martedì 10 febbraio 2015

Motivazioni Sentenza di Appello CGR

Nel disinteresse generale sono uscite le motivazioni della sentenza di secondo grado al processo alla Commissione Grandi Rischi a L'Aquila. Rispetto alla sentenza di primo grado il dibattito è stato pressoché assente, mentre a mio avviso le motivazioni meritano una attenta lettura. Commentando le motivazioni del primo grado, in un post di due anni fa, scrivevo che "tra assolvere tutti gli imputati o condannarli tutti ci sarebbe anche la possibilità di condannare gli eventuali colpevoli e assolvere gli innocenti, ma sembra che questo non interessi a nessuno". Forse il motivo del disinteresse sta proprio nel fatto che una sentenza che assolve molti ma non tutti impedisce la polarizzazione del dibattito tra colpevolisti ed innocentisti, che tanta audience porta alle più inguardabili trasmissioni televisive ma che non porta ad un esame costruttivo e da cui si apprenda qualcosa.
Chi voglia leggere la sentenza completa, la può scaricare a questo link. La sintesi delle motivazioni redatta dai giudici, contenuta in 12 pagine, è scaricabile a questo link.
Per chi preferisce un riassunto, eccolo qui:
1) quella che si tenne all'Aquila non era una riunione della Commissione Grandi Rischi. I membri presenti erano una minoranza, e altre persone presenti non erano componenti o addirittura erano stati chiamati la mattina stessa, senza preavviso.
2) non risulta gli atti nessuna prova che i partecipanti alla riunione fossero d'accordo con gli intenti "mediatici" e rassicuranti che l'accusa desume dalla intercettazione telefonica dell'allora Capo Dipartimento
3) la Corte ha ritenuto che "la verifica della correttezza scientifica delle valutazioni formulate dagli imputati... conduca necessariamente alla conclusione che nessuna censura possa essere mossa agli imputati, non emergendo alcun dato certo che alla data del 31.03.09 fosse possibile... effettuare valutazioni dei fenomeni sismici in atto diverse da quelle formulate dagli imputati, peraltro obiettivamente prive di toni univocamente rassicuranti"
4) La colpa generica, per negligenza ed imprudenza, sussiste invece per l'allora vice capo del DPC, che rilasciò una intervista prima della riunione e non la smentì dopo, causando secondo la Corte una "incidenza causale diretta" nelle decisioni prese da "alcune delle vittime nei momenti successivi alle due scosse poi definite premonitrici".
Cosa rimane a questo punto?
Sicuramente una lezione da non dimenticare per chi si occupa di rischi naturali, un forte richiamo alle responsabilità della ricerca scientifica, e un cambio di paradigma che già c'è stato nella comunicazione dei rischi. Senza il processo CGR non sono sicuro che ci sarebbero state, almeno nella forma attuale, le campagne di comunicazione del rischio sismico sia "in tempo di pace" sia quelle durante uno sciame sismico che si sono svolte negli ultimi anni e che stanno pian piano cambiando il rapporto tra cittadini, protezione civile e mitigazione dei rischi.