Per discutere compiutamente sulla sentenza CGR-L'Aquila ci vorrebbe un super esperto con due lauree, una in geofisica ed una in giurisprudenza.
Io ero convinto che la responsabilità penale fosse individuale, ma questa sentenza sembra dovermi convincere che ci sono dei concorsi di colpa per cui uno diventa responsabile assieme a un gruppo in cui è "psicologicamente" coinvolto.
Avendo solo una delle due lauree, commento prima quello che penso di sapere e poi quello che so di non sapere, ma che mi sembra il punto focale nel dibattito su "l'asservimento della scienza".
1) Nella sentenza, la lunga disquisizione sugli effetti del terremoto manca di un aspetto fondamentale: la variabilità locale degli effetti del terremoto. Il giudice si informa tramite esperti su accelerazioni di picco ed altri parametri del moto del suolo e conclude che visto che gli edifici crollati sono una piccola percentuale, il terremoto non ha avuto niente di anomalo. Vero solo in parte, se guardiamo a dove sono crollati gli edifici. Molte delle vittime i cui familiari erano parte civile nel processo erano residenti ad Onna. Chiunque abbia lavorato sulla zona colpita dal sisma del 2009 sa benissimo che Onna è un caso emblematico di localizzazione degli effetti: in un km di distanza si passa dal VI grado di intensità a Monticchio al IX grado di Onna. Onna è stato uno dei centri più studiati durante la fase di microzonazione per la ricostruzione, e gli effetti di amplificazione di sito sono stati molto evidenti in quella ed altre località. Tra i molti articoli pubblicati al riguardo ne segnalo due liberamente scaricabili: Boncio et alii e Gallipoli et alii.
2) Il giudice tiene a precisare che non usa il senno di poi e non esamina gli imputati sapendo che c'è stato un terremoto che al momento della riunione della CGR non si sapeva se sarebbe avvenuto. Però c'è un fantasma che si agita ed è la famosa scossa "premonitrice" della notte prima. Quella scossa di magnitudo superiore a 3 che allarma la popolazione potrebbe benissimo non esserci stata, non è quella a determinare l'occorrenza del terremoto. Ma nel momento in cui avviene nessuno avrebbe potuto dire che da lì a qualche ora sarebbe arrivata la scossa principale (ad esempio, c'era stata un'altra scossa di magnitudo 3 due giorni prima, menzionata anche nella sentenza). Il fatto che le persone siano rimaste in casa dopo quella scossa perchè rassicurate è il filo conduttore del processo. Ma se quella scossa non ci fosse stata le persone sarebbero rimaste in casa comunque e l'intero processo non si sarebbe tenuto? La disinformazione di cui sono accusati gli esperti diventa tale solo se c'è una scossa premonitrice (che diventa tale con il senno di poi)? Sono per me alcuni misteri della azione penale, che hanno il loro simmetrico nelle indagini che non si sono svolte per le case crollate senza fare vittime (gli esempi più noti a San Gregorio e la scuola di Goriano Sicoli). Alla magistratura sembra non interessare se ci sono stati degli illeciti nella progettazione e realizzazione a meno che non ci siano state vittime. Vedremo più avanti che in effetti al giudice non interessa se le case sono costruite male.
3) Il giudice impiega decine di pagine arrampicandosi su singole parole per trovare una rassicurazione che non è così evidente dal verbale della CGR. Alcuni esperti (e qui torniamo alle responsabilità dei singoli) esprimono a verbale la loro preoccupazione e non rassicurano affatto. La storia dello scarico di energia come evento favorevole non sta scritta da nessuna parte nel verbale dlla CGR. La preoccupante innovazione della sentenza è l'obbligo di apparire in televisione. Al responsabile del Centro Nazionale Terremoti non viene chiesto di fare il suo lavoro, raccogliere dati, presentarli ad una commissione, mettere dichiarazioni a verbale e tornare a fare il suo lavoro. No, avrebbe dovuto fare la rassegna stampa di giornali e radio e, anziché leggere sismogrammi, passare il tempo a chiedere di apparire in TV a smentire il vice capo della Protezione Civile a cui per legge spetta l'obbligo della comunicazione. Se la comunicazione non riporta fedelmente quanto messo a verbale, il giudice non dovrebbe farne un caso di responsabilità personale? A me sembra più preordinata la sentenza che non la riunione. Ma come, il Pubblico Ministero ha sul banco degli imputati Bertolaso e chiedendogli della famosa intercettazione telefonica spende tempo a disquisire su "operazione mediatica in che senso" e non gli chiede con chi fosse d'accordo? Bertolaso nell'intercettazione fa tre nomi su sette, e nessuno gli chiede "scusi, giusto prima di condannarli per omicidio, lei era veramente d'accordo con quei tre? E nel caso di risposta affermativa, lei era d'accordo anche con gli altri quattro?". Anche perché leggendo il verbale con il senno di poi si scopre che sarà un caso, ma i meno preoccupati sembrano proprio i tre dell'intercettazione, mentre quelli che fanno dichiarazioni più preoccupate sono gli altri quattro. Tra assolvere tutti gli imputati o condannarli tutti ci sarebbe anche la possibilità di condannare gli eventuali colpevoli e assolvere gli innocenti, ma sembra che questo non interessi a nessuno. Sentenza esemplare o liberi tutti.
Infine riporto per chi non avrà tempo e voglia di leggersi tutta la sentenza il paragrafo secondo me più preoccupante (pagg. 296-297), che contemporaneamente delegittima gli sforzi per il miglioramento del
patrimonio edilizio e assolve preventivamente gli amministratori
pubblici che non sono intevenuti sugli immobili di loro pertinenza:
"La
tesi secondo la quale l’attività di riduzione del rischio sismico
consiste solo nel miglioramento delle norme sismiche, negli interventi
di consolidamento strutturale preventivo e nella riduzione della
vulnerabilità delle struttureesistenti ... dunque, non costituisce solo
oggetto di una eccezione difensiva ma rappresenta, secondo gli imputati,
il prevalente, se non addirittura l’unico, strumento di mitigazione del
rischio sismico. Tale tesi difensiva appare assolutamente infondata. In
tema di valutazione e di mitigazione del rischio sismico,
l’affermazione secondo la quale “l’unica difesa dai terremoti consiste
nel rafforzare le costruzioni e migliorare le loro capacità di resistere
al terremoto” appare tanto ovvia quanto inutile.
...
Tale
affermazione è inutile perché fornisce una indicazione non attuabile in
concreto e pressochè impraticabile. I Comuni italiani, quasi tutti
caratterizzati da estesi centri storici risalenti nei secoli,
richiederebbero, per rafforzare le costruzioni esistenti e migliorare la
loro capacità di resistere al terremoto,risorse finanziarie talmente
ingenti da risultare concretamente indisponibili.
Per quanto
riguarda, più specifcamente, la città di L’Aquila, la particolarità del
suo patrimonio edilizio, analiticamente descritta nel cd. Rapporto
Barberi, rende evidente come non è seriamente attuabile il proposito di
ridurre il rischio sismico attaverso il richiamo alla attività di
“messa a norma”. Per tali motivi non appare possibile sostenere che la
diffusione del cd. Rapporto Barberi possa aver determinato l’esaurimento
dei compiti di analisi del rischio e di corretta e completa
informazione gravanti sugli imputati alla data del 31.3.09 e che, a
partire da tale diffusione, possono confgurarsi profli di responsabilità
solo per gli amministratori pubblici che non hanno provveduto
all’adeguamento sismico degli edifci."
Seismologists on trial in Italy
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From Nature News blog:
Italian seismologists to be tried for manslaughter - May 25, 2011
*Posted on behalf of Nicola Nosengo*
Six Italian seismologists an...