martedì 22 gennaio 2013

Ancora su sentenza CGR-L'Aquila

Per discutere compiutamente sulla sentenza CGR-L'Aquila ci vorrebbe un super esperto con due lauree, una in geofisica ed una in giurisprudenza.
Io ero convinto che la responsabilità penale fosse individuale, ma questa sentenza sembra dovermi convincere che ci sono dei concorsi di colpa per cui uno diventa responsabile assieme a un gruppo in cui è "psicologicamente" coinvolto.
Avendo solo una delle due lauree, commento prima quello che penso di sapere e poi quello che so di non sapere, ma che mi sembra il punto focale nel dibattito su "l'asservimento della scienza".
1) Nella sentenza, la lunga disquisizione sugli effetti del terremoto manca di un aspetto fondamentale: la variabilità locale degli effetti del terremoto. Il giudice si informa tramite esperti su accelerazioni di picco ed altri parametri del moto del suolo e conclude che visto che gli edifici crollati sono una piccola percentuale, il terremoto non ha avuto niente di anomalo. Vero solo in parte, se guardiamo a dove sono crollati gli edifici. Molte delle vittime i cui familiari erano parte civile nel processo erano residenti ad Onna. Chiunque abbia lavorato sulla zona colpita dal sisma del 2009 sa benissimo che Onna è un caso emblematico di localizzazione degli effetti: in un km di distanza si passa dal VI grado di intensità a Monticchio al IX grado di Onna. Onna è stato uno dei centri più studiati durante la fase di microzonazione per la ricostruzione, e gli effetti di amplificazione di sito sono stati molto evidenti in quella ed altre località. Tra i molti articoli pubblicati al riguardo ne segnalo due liberamente scaricabili: Boncio et alii e Gallipoli et alii.
2) Il giudice tiene a precisare che non usa il senno di poi e non esamina gli imputati sapendo che c'è stato un terremoto che al momento della riunione della CGR non si sapeva se sarebbe avvenuto. Però c'è un fantasma che si agita ed è la famosa scossa "premonitrice" della notte prima. Quella scossa di magnitudo superiore a 3 che allarma la popolazione potrebbe benissimo non esserci stata, non è quella a determinare l'occorrenza del terremoto. Ma nel momento in cui avviene nessuno avrebbe potuto dire che da lì a qualche ora sarebbe arrivata la scossa principale (ad esempio, c'era stata un'altra scossa di magnitudo 3 due giorni prima, menzionata anche nella sentenza). Il fatto che le persone siano rimaste in casa dopo quella scossa perchè rassicurate è il filo conduttore del processo. Ma se quella scossa non ci fosse stata le persone sarebbero rimaste in casa comunque e l'intero processo non si sarebbe tenuto? La disinformazione di cui sono accusati gli esperti diventa tale solo se c'è una scossa premonitrice (che diventa tale con il senno di poi)? Sono per me alcuni misteri della azione penale, che hanno il loro simmetrico nelle indagini che non si sono svolte per le case crollate senza fare vittime (gli esempi più noti a San Gregorio e la scuola di Goriano Sicoli). Alla magistratura sembra non interessare se ci sono stati degli illeciti nella progettazione e realizzazione a meno che non ci siano state vittime. Vedremo più avanti che in effetti al giudice non interessa se le case sono costruite male.
3) Il giudice impiega decine di pagine arrampicandosi su singole parole per trovare una rassicurazione che non è così evidente dal verbale della CGR. Alcuni esperti (e qui torniamo alle responsabilità dei singoli) esprimono a verbale la loro preoccupazione e non rassicurano affatto. La storia dello scarico di energia come evento favorevole non sta scritta da nessuna parte nel verbale dlla CGR. La preoccupante innovazione della sentenza è l'obbligo di apparire in televisione. Al responsabile del Centro Nazionale Terremoti non viene chiesto di fare il suo lavoro, raccogliere dati, presentarli ad una commissione, mettere dichiarazioni a verbale e tornare a fare il suo lavoro. No, avrebbe dovuto fare la rassegna stampa di giornali e radio e, anziché leggere sismogrammi, passare il tempo a chiedere di apparire in TV a smentire il vice capo della Protezione Civile a cui per legge spetta l'obbligo della comunicazione. Se la comunicazione non riporta fedelmente quanto messo a verbale, il giudice non dovrebbe farne un caso di responsabilità personale? A me sembra più preordinata la sentenza che non la riunione. Ma come, il Pubblico Ministero ha sul banco degli imputati Bertolaso e chiedendogli della famosa intercettazione telefonica spende tempo a disquisire su "operazione mediatica in che senso" e non gli chiede con chi fosse d'accordo?  Bertolaso nell'intercettazione fa tre nomi su sette, e nessuno gli chiede "scusi, giusto prima di condannarli per omicidio, lei era veramente d'accordo con quei tre? E nel caso di risposta affermativa, lei era d'accordo anche con gli altri quattro?". Anche perché leggendo il verbale con il senno di poi si scopre che sarà un caso, ma i meno preoccupati sembrano proprio i tre dell'intercettazione, mentre quelli che fanno dichiarazioni più preoccupate sono gli altri quattro. Tra assolvere tutti gli imputati o condannarli tutti ci sarebbe anche la possibilità di condannare gli eventuali colpevoli e assolvere gli innocenti, ma sembra che questo non interessi a nessuno. Sentenza esemplare o liberi tutti.

Infine riporto per chi non avrà tempo e voglia di leggersi tutta la sentenza il paragrafo secondo me più preoccupante (pagg. 296-297),  che contemporaneamente delegittima gli sforzi per il miglioramento del patrimonio edilizio e assolve preventivamente gli amministratori pubblici che non sono intevenuti sugli immobili di loro pertinenza:
"La tesi secondo la quale l’attività di riduzione del rischio sismico consiste solo nel miglioramento delle norme sismiche, negli interventi di consolidamento strutturale preventivo e nella riduzione della vulnerabilità delle struttureesistenti ... dunque, non costituisce solo oggetto di una eccezione difensiva ma rappresenta, secondo gli imputati, il prevalente, se non addirittura l’unico, strumento di mitigazione del rischio sismico. Tale tesi difensiva appare assolutamente infondata. In tema di valutazione e di mitigazione del rischio sismico, l’affermazione secondo la quale “l’unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare le loro capacità di resistere al terremoto” appare tanto ovvia quanto inutile.
...
Tale affermazione è inutile perché fornisce una indicazione non attuabile in concreto e pressochè impraticabile. I Comuni italiani, quasi tutti caratterizzati da estesi centri storici risalenti nei secoli, richiederebbero, per rafforzare le costruzioni esistenti e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto,risorse finanziarie talmente ingenti da risultare concretamente indisponibili.
Per quanto riguarda, più specifcamente, la città di L’Aquila, la particolarità del suo patrimonio edilizio, analiticamente descritta nel cd. Rapporto Barberi, rende evidente come non è seriamente attuabile il proposito di ridurre il rischio sismico attaverso il richiamo alla attività di “messa a norma”. Per tali motivi non appare possibile sostenere che la diffusione del cd. Rapporto Barberi possa aver determinato l’esaurimento dei compiti di analisi del rischio e di corretta e completa informazione gravanti sugli imputati alla data del 31.3.09 e che, a partire da tale diffusione, possono confgurarsi profli di responsabilità solo per gli amministratori pubblici che non hanno provveduto all’adeguamento sismico degli edifci.
"

24 commenti:

  1. un'attenta analisi, molto apprezzata. grazie
    Francesca Barberi

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  2. Un corso di costruzioni in zona sismica seguito anni ed anni fa buttato via da una sentenza. Se non si può ridurre la vulnerabilità e il calcolo della probabilità è non è ovviamente deterministica, cosa diavolo si potrebbe fare secondo chi ha scritto la sentenza?

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  3. Salve,
    l'ultimo punto da lei citato è proprio il più grave. Secondo il giudice il modo per ridurre il rischio sismico diventa quello di prevedere i terremoti; è pazzesco e offende l'intelligenza umana. Appare ovvio che la diminuzione della vulnerabilità e dell'esposizione sono nelle possibilità del genere umano mentre i terremoti sono di competenza semmai di nostro signore....
    l'errore della CGR è stato quello di esporsi in un'operazione mediatica che non gli competeva; si è creato un grave precedente. La responsabilità di gestire il rischio spetta per definizione agli amministratori sulla base dei dati forniti dagli scienziati e dai tecnici.
    Dott. Geol. Emiliano Occhi

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  4. Un mio dubbio: l'intercettazione di Bertolaso segue il panico generato dalle ciarle tutt'ora infondate di Giampaolo Giuliani...assolto dall'accusa di procurato allarme.
    Ora dato che è palese che il panico nuoce a qualsiasi equilibrio sociale, rischiando di generare più problemi di quelli esistenti (non ho uno studio sottomano, ma non è difficile trovarne in letteratura), a fronte dello spostamento dell'opinione pubblica verso una situazione di panico, quale compito si sarebbe dovuto sobbarcare un qualsiasi ente statale legittimo? calmare il panico? e come si calma il panico della popolazione?

    Poi mi sfugge un altro punto delle considerazioni de facto e non dimostrate di giudice/magistrato: dov'è previsto che la protezione civile possa imporre a enti statali o privati cittadini di mettere in sicurezza le abitazioni e/o dov'è previsto che possa gestire le evacuazioni generali senza passare per un DL di urgenza del Governo.
    Prendiamo la situazione di Napoli, dove comunque Bertolaso ci ha messo del suo con inciuci di vario genere. L'intervento sulla popolazione per le aree dei comuni di Provincia che avrebbero dovuto sobbarcarsi della spazzatura di Napoli è passata in primis per la dichiarazione di un decreto di urgenza da parte del Governo, e non poche accuse dell'opposizione e/o giorni e giorni persi dietro a diatribe/dibattiti politici.

    Questo è il paradosso burocratico italiano, e seppur dai lavori di verifica sismica avrei di che lavorarci, mi spaventerebbe non poco che un ente come la protezione civile possa fare il bello ed il cattivo tempo sulla popolazione privata come gli pare e piace vantanto o meno una ragionevole modivazione (es: verifica tetti per rischio nevicate eccezionali?!). Sarebbe da regime stalinita un tale accentramento dello Stato.
    D'altra parte ciò inficia anche la possibilità che gli stessi della protezione civile vengano coinputati per disastri naturali.

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  5. - In tema di valutazione e di mitigazione del rischio sismico, l’affermazione secondo la quale “l’unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare le loro capacità di resistere al terremoto” appare tanto ovvia quanto inutile. - …………..
    … il grande capo Estiqaatsi pensa che … questa affermazione, contenuta nella sentenza CGR-L’Aquila, potrebbe fare davvero PIU’ DANNI di qualsiasi terremoto mai registrato! … soprattutto se dovesse essere veramente recepita e applicata. Bisognerebbe interrogarsi sulle conseguenze civili e penali di una così devastante affermazione, su quello che potrebbe accadere se, accogliendo questa nefasta indicazione, le amministrazioni deviassero su altri capitoli i finanziamenti previsti per un purtroppo lento ma assolutamente necessario rinnovamento e rafforzamento delle strutture. E’ necessario che qualcuno spieghi al giudice che, non solo in Italia, ma in tutto il mondo la riduzione della VULNERABILITA’ delle strutture è L’UNICO MODO per ridurre il rischio, a meno di far le valigie e spostarsi tutti in blocco (riduzione dell’ESPOSIZIONE) nella fresca steppa siberiana o nel più tiepido deserto del Sahara, dove “forse e sottolineo FORSE” la sismicità (PERICOLOSITA’) è un po’ più bassa.
    RISCHIO=VULNERABILITA’ x PERICOLOSITA’ x ESPOSIZIONE
    Caro Marco che ne dici di proporci al giudice per un corso intensivo di sismologia e ingegneria sismica? Così l’illustre, o aspirante tale, magistrato, potrebbe rendersi effettivamente conto di quello che scrive e, magari, fidarsi un po’ meno dei suoi Consulenti (molto poco) Esperti (e molto) di parte.

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    1. Vale sempre l'esempio che avevo considerato in passato.
      Padre di famiglia presta l'auto al figlio e si raccomanda:"mi raccomando, guida rispettando i limiti di velocità". Il figlio durante la movida si ubriaca con gli amici, prende in mano l'auto e fa un incidente andando contromano, uccidendo se stesso e i suoi amici.
      E' quindi evidente che le raccomandazioni del proprietario dell'auto erano sbagliate, poichè doveva includere "mi raccomando non ubriacarti se devi guidare" e per questo il padre (e il barista?!) è passibile di finire in galera per omicidio secondo Billi.

      Billi: in tema di valutazione e di mitigazione del rischio incidenti, l’affermazione secondo la quale “l’unica difesa dagli incidenti consiste nell'imporre regole di guida che limitino la situazioni pericolose per i conducenti” appare tanto ovvia quanto inutile. -

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  6. Buongiorno,
    ho letto solo la primissima parte della sentenza.
    La stessa cita alcune frasi, ne riporto una (non ho capito esattamente chi abbia fatto l'affermazione e in che sede, sto facendo delle ricerche a riguardo).

    "non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni"

    In questa frase balzano all'occhio (quantomeno al mio):
    "non c'è un pericolo", "è una situazione favorevole".

    CIAO

    Marco

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    1. L'affermazione è di De Bernardinis.

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    2. La frase non fa parte del verbale ed è estratta da una intervista rilasciata PRIMA della riunione della CGR

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  7. Qui: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/10/23/aquila-sei-anni-ai-super-esperti.html

    c'è scritto: «Non c' è un pericolo, io l' ho detto al sindaco di Sulmona - questo affermò De Bernardinis alla stampa DOPO la riunione - la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole».
    Vedasi anche: http://video.repubblica.it/dossier/terremoto-in-abruzzo/quando-de-bernardinis-disse-beviamoci-un-bicchiere-di-montepulciano/108566/106951

    CIAO

    Marco

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    1. La Repubblica si sbaglia. La sentenza riporta a pag 96:
      "L’ultima delle interviste trascritte, invece, fu rilasciata dal prof. DE BERNARDINIS al giornalista di TV Uno Colacito Gianfranco fuori dal palazzo della Regione Abruzzo qualche minuto prima che la riunione avesse inizio. Tale circostanza è facilmente desumibile dal contenuto dell’intervista medesima... ed è stata defnitivamente acclarata in dibattimento"

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    2. Ringrazio per la precisazione, repubblica dovrebbe provvedere a correggere quanto scritto.

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  8. cose da pazzi..... devo aggiornare i miei articoli sull'ignoranza scientifica degli italiani, decisori compresi...

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  9. Caro Mucciarelli, sono anch'io esterrefatto dalle motivazioni della sentenza più ancora di quanto non lo sia stato quando è stato emesso il verdetto.
    Tuttavia, mi rimangono alcuni dubbi che non sono riuscito a risolvere. Sono laureato in Scienze Geologiche, anche se non mi sono mai occupato di terremoti, avendo svolto tesi di laurea e dottorato in paleontologia. Ricordo distintamente, anche se sono passati parecchi anni dai miei studi, che i miei docenti ritenevano pacifico che la presenza di uno sciame sismico di bassa intensità era da ritenersi un elemento che avrebbe RIDOTTO la probabilità di una scossa forte, funzionando come valvola di sfogo per l'energia. Ora leggo praticamente ovunque che la presenza di uno sciame sismico, anche se non si può ritenere a rigore un precursore, AUMENTA la probabilità, anche se i valori sono comunque drammaticamente bassi, al massimo 1-2 per cento (ma almeno un ordine di grandezza maggiori di quelli che invece si avrebbero senza sciame sismico, che sarebbero dell'ordine dell'1 per mille o meno). Io mi sono laureato alla fine dei purtroppo lontani anni '80 e la mia preparazione è sicuramente superata, ma vorrei sapere da lei se mi hanno raccontato anche allora delle fesserie oppure se si tratta di acquisizioni più recenti. Grazie.

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    1. L'idea dello scarico di energia deriva dal modello (quasi)periodico del rimbalzo elastico o teoria di Reid (1906).
      In tempi recenti la crosta è pensata come un mezzo in equilibrio instabile (criticità auto-organizzata) dove i terremoti possono anche capitare a breve distanza spazio-temporale dal quelli che li hanno preceduti (celebre il caso dei terremoto del 1971 e 1994 di San Fernando/Northrige a Los Angeles)

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    2. Grazie per la risposta, che mi conferma l'esistenza, almeno nel passato, di una ipotesi scientifica alla base delle affermazioni sulla positività dello sciame sismico.
      Mi permetta però di precisare meglio la domanda: il modello del rimbalzo elastico e quello della criticità auto-organizzata, al giorno d'oggi, hanno la stessa dignità scientifica o uno dei due si può ritenere prevalente entro la comunità dei sismologi?

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    3. Il più recente confronto tra varie teorie sui terremoti è riassunto benissimo in questo articolo: http://srl.geoscienceworld.org/content/83/6/951.full.pdf

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    4. Per quanto posso capire, il problema della ricorrenza dei terremoti è stato esaminato alla luce della teoria del rimbalzo elastico, non trovando conferma sperimentale. I termini ed i concetti di questa teoria 'classica' però continuano ad essere diffusi ed utilizzati anche nella letteratura scientifica più recente, provocando confusione. La probabilità di scosse di qualunque magnitudo sarebbe aumentata dalla presenza di una forte scossa, contrariamente a quanto inferito dalla teoria del rimbalzo elastico.
      Gli articoli citati a questo proposito sono relativamente recenti (dal 1999 in poi). Io da questo inferisco che il vecchio modello, se pur superato, non è stato ancora adottato da una parte (minoritaria) della comunità sismologica.
      Mi sembra anche che, come da lei indicato, sia del tutto fuori luogo parlare di scosse 'premonitrici' nell'ambito di un modello probabilistico nel quale la previsione è sostanzialmente impossibile (mi sembra ancor più che nel modello del rimbalzo elastico!). Mi rendo altresì conto del fatto che sia arduo (per usare un eufemismo) comunicare una situazione del genere alla popolazione e, in questo caso, che anche il giudice sia rimasto vittima di una errata percezione della situazione.

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  10. I miei 2 cents: è possibile che parlando di sicurezza, il giudice avesse in mente gli inesistenti piani di evacuazione? Sui quali le pubbliche amministrazioni sono inadempienti, quanto lo sono in merito alla messa in sicurezza degli edifici...
    Minos

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  11. I piani di evacuazione o di emergenza previsti per legge si riferiscono alla messa in sicurezza degli occupanti di un edificio DURANTE un evento, non in previsione del medesimo.

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  12. Grazie per la risposta! Suppongo che il piano vada organizzato prima, in modo che gli occupanti sappiano cosa fare e come farlo. Pensavo a questo, in merito alla previsione della sicurezza.

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  13. ciao MArco, vorrei chiederti il riferimento bibliograficoper la definizione di rischio come prodotto di tre variabili: P x E x V
    grazie

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    1. Penso lei lo possa trovare un po' ovunque. Basti cercare un articolo dove ci sia scritto geologic hazard + risk assessment, la lettereratura ne è piena di casi studio. Uno qualsiasi di quei casi studio la rimanderà al primo articolo che ha usato quel metodo per primo.

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